“Deposito Prezzo” a tutela di chi compra (il prezzo verrà svincolato dopo le verifiche definitive)


Nella compravendita di immobili la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 124/2017) ha dato all’acquirente la possibilità di avvalersi di un istituto nuovo ovvero del “deposito prezzo”: in parole semplici si tratta di un “congelamento” dei soldi che l’acquirente versa per l’acquisto, soldi che vengono vincolati dal Notaio su un apposito conto dedicato fin tanto che la compravendita non sia registrata e trascritta e non siano compiute le relative formalità pubblicitarie. In altri termini il “deposito prezzo” tutela l’acquirente contro l’eventualità che prima della trascrizione della vendita in Conservatoria sia trascritto contro il venditore un altro atto dispositivo ( caso in cui il venditore abbia venduto due volte lo stesso immobile) oppure sia trascritta o iscritta una pregiudizievole (quale ad es. una ipoteca, un pignoramento, un sequestro o un atto di citazione). Infatti noto è che in Italia “ res transit cum onere suo” quindi, fintanto che non viene effettuata la trascrizione dell’atto di compravendita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, le pregiudizievoli in danno del venditore purtroppo sono opponibili al compratore. Questo vuol dire che i creditori del venditore possono far valere le loro ragioni nei confronti del compratore anche se ha già versato il saldo della vendita. E qui entra in campo questo nuovo istituto che a partire dal 29 agosto 2017 ( data in cui la riforma è diventata operativa) da all’acquirente la certezza assoluta di non doversi fare carico di debiti o problemi giuridici del venditore perché il prezzo depositato dal compratore verrà svicolato dal Notaio soltanto dopo che il medesimo Notaio rogante avrà verificato l’assenza effettiva e definitiva di formalità pregiudizievoli che potrebbero danneggiarlo economicamente.

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